Con la sentenza a Sezioni Unite del 18 settembre 2020, n. 19596, la Corte di Cassazione afferma il principio di diritto secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora inerente a controversie soggette alla mediazione obbligatoria, una volta decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione grava sulla parte opposta. Pertanto, nel caso in cui il creditore opposto non instauri il procedimento, verrà pronunciata l’improcedibilità dell’opposizione alla quale conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.
La suddetta pronuncia trae le mosse dall’ordinanza interlocutoria n. 18741/2019 con cui la Terza Sezione del Supremo Consesso ha rimesso alle Sezioni Unite l’annosa questione circa l’individuazione del soggetto deputato all’esperimento del tentativo di mediazione nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo.
Il contesto normativo:
La norma di riferimento è l’art. 5, comma1 bis, d.lgs 28/2010, in attuazione dell’art. 60 della legge 18 giugno 2009 n. 69 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.
Ai sensi della suddetta norma, colui il quale intenda esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di azienda, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto ad esperire – preliminarmente- il procedimento di mediazione con l’assistenza del proprio avvocato.
Tuttavia, l’art. 5, comma 4 del suddetto d.lgs. prevede che nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, non si applicano le disposizioni inerenti alla mediazione obbligatoria. Pertanto, nell’ambito del procedimento monitorio, l’instaurazione del procedimento di mediazione non è preventivo, ma bensì subordinato alla pronuncia sulle anzidette istanze: la ratio, evidentemente, è quella di differire tale onere al momento in cui si instauri effettivamente il contraddittorio, stante che, nella fase prodromica, lo scopo dell’istituto è di far conseguire al creditore il titolo esecutivo più celermente possibile.
Gli orientamenti degli interpreti:
Ad ogni modo, il d.lgs 28/2010, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, non indica su quale parte, tra il creditore opposto e il debitore opponente, spetti l’onere di promuovere la mediazione.
Gli interpreti, di conseguenza, sin dall’entrata in vigore del testo normativo, si sono domandati chi fosse la parte processuale gravata da detto incombente, dando vita a due orientamenti diametralmente opposti.
Secondo talune pronunce, l’obbligo avrebbe dovuto gravare sul debitore opponente, poiché parte interessata all’instaurazione e alla prosecuzione del processo di cognizione, posto che, in mancanza, il decreto ingiuntivo sarebbe divenuto definitivo ed esecutivo (ex multis, Cass. sent.. n. 24629/2015) oltre alla considerazione che il tentativo obbligatorio di mediazione è strutturalmente legato ad un processo fondato sul contraddittorio e nel procedimento monitorio il contraddittorio consegue solo all’eventuale opposizione dell’ingiunto.
Secondo altre pronunce, soprattutto di merito, l’onere sarebbe spettato al creditore opposto, in quanto attore sostanziale e, dunque, il soggetto che agisce in giudizio secondo l’art. 5, comma 1-bis, d.lgs 28/2010.
La pronuncia a Sezioni Unite:
La recente soluzione delle Sezioni unite sposa quest’ultimo orientamento per una serie di considerazioni testuali e sistematiche:
- L’attore sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non può che essere il creditore opposto, essendo questi il soggetto che “intende esercitare in giudizio un’azione” ex 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010.
- E’ la stessa compilazione dell’istanza di mediazione che porta a dover ritenere onerato del relativo obbligo il creditore opposto: nel suddetto modulo, difatti, vi è la necessità di indicare le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa (ai sensi dell’art. 4, comma 2 del D.lgs 28/2010) e, conseguentemente, è colui il quale abbia richiesto il provvedimento monitorio a dover chiarire l’oggetto e le ragioni della pretesa.
- La domanda di mediazione interrompe la prescrizione dal momento della comunicazione alle parti e sarebbe pertanto paradossale che l’effetto impeditivo fosse conseguenza di una iniziativa posta in essere proprio dal debitore e, quindi, la parte contraria a farla valere.
- La tesi opposta di cui alla sentenza 2469/2015 summenzionata non tiene conto dell’orientamento della Corte Costituzionale secondo cui le forme di giurisdizione condizionata al previo adempimento di oneri siano legittime solo in presenza di certi limiti e illegittime qualora la decadenza dell’azione giudiziaria sia fatta derivare dal mancato esperimento di rimedi amministrativi
- Nel caso in cui l’onere della mediazione fosse posto in capo all’opponente quest’ultimo, nel caso di mancato esperimento, si vedrebbe dichiarata improcedibile l’opposizione e il decreto ingiuntivo diventerebbe irrevocabile, concretizzandosi, pertanto, un risultato definitivo. Diversamente, nel caso in cui la mancata attivazione dipenda dal comportamento del creditore opposto, a quest’ultimo non sarà di certo preclusa la possibilità di riproporre nuovamente la domanda.
Principio di diritto:
Pertanto, qui di seguito, il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte a Sezioni Unte:
“Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis del d.lgs n. 28/2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”
Ecco, di seguito, il link alla sentenza: