Stalking aggravato se perpetrato a mezzo WhatsApp

Con la sentenza 28 gennaio 2019, n. 3989 la Corte di Cassazione ha confermato la pena di 6 mesi, che era stata applicata dal giudice di merito al ricorrente per il reato di atti persecutori aggravato dall’uso del mezzo informatico.

Il ricorrente aveva sul punto lamentato che il Tribunale avesse pronunciato, in difetto di consenso, sentenza di patteggiamento in relazione ad un’imputazione modificata e resa più grave dal pm per effetto della contestazione di una circostanza aggravante e aveva eccepito che quest’ultima fosse da ritenere insussistente non potendo qualificarsi come mezzo informatico la messaggistica telefonica tra solo due utenti.

La Corte ha respinto le argomentazioni dedotte evidenziando che nel caso di specie non vi era stata modifica della fattispecie contestata ma la mera esplicitazione, rispetto al fatto descritto nel capo di imputazione, della necessità di considerare la circostanza aggravante dell’uso del mezzo informatico come subvalente rispetto alle circostanze attenuanti generiche, sì da pervenire al tetto di pena concordato.

Ha quindi ritenuto che l’impiego della messaggistica whatsapp rientri appieno nella circostanza contemplata al II comma dell’art. 612 bis c.p.che prevede, come noto, un aumento della pena, fra l’altro, qualora il reato sia commesso con l’uso di mezzi informatici o telematici.

(Altalex)

 

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